Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).
L'AUA. è un provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia con durata di 15 anni che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale, che in precedenza l'impresa doveva richiedere separatamente.
I soggetti gestori di attività/impianti (Piccole e Medie Imprese individuate dall'art. 2 del DM del 18/04/2005, impianti non soggetti ad AIA e progetti sottoposti a VIA) presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. In questo caso è necessario allegare la dichiarazione di non avvalersi dell'AUA.
La domanda di AUA va presentata allo SUAP tramite PEC , il quale la trasmette alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.
Il modulo d'istanza di AUA dovrà essere corredato dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere nell'AUA.

- Regolamento AUA (DPR n. 59/2013)
- Dichiarazione di non avvalersi dell'AUA
- Modulo AUA 2014
- Documenti allegati a domanda AUA 2014
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