VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l'abitazione in cui dimorano in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, del Parlamento europeo e dei referendum popolari nazionali. Per le elezioni regionali, provinciali e/o comunali avranno diritto al voto domiciliare soltanto coloro che sono dimoranti nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui sono elettori.
torna all'inizio del contenuto