Gestione Amianto

LE PROBLEMATICHE E NORMATIVE INERENTI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
 
  • Cos’è e dove si trova.
  • La valutazione dello stato di conservazione.
  • La manutenzione.
  • La bonifica e microraccolta.
  • Le segnalazioni.
 
  • Cos’è e dove si trova
 
Caratteristiche dell'amianto
Con il termine amianto si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa la cui inalazione può provocare danni alla salute.
La pericolosità dell’amianto per la salute umana deriva proprio dalla sua struttura fibrosa: le fibre, sottilissime, se rilasciate nell’aria possono essere inalate e – se ciò avviene in elevatissime quantità, come è avvenuto nelle industrie ove è stato lavorato – sono in grado di provocare gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.
Pertanto, a causa dei possibili effetti sulla salute che si manifestano anche a distanza di molti anni dall’esposizione (si possono verificare tempi di latenza di 40 anni), l’estrazione del minerale e la produzione di sostanze contenenti amianto sono stati vietati nel nostro paese a partire dal 1992.
È tuttavia opportuno precisare che non è la presenza in sé dell’amianto ad essere pericolosa, ma sono determinanti le condizioni in cui questo materiale si trova. L’amianto infatti può costituire un rischio solo quando, per le sue condizioni di conservazione e per l’esposizione a vibrazioni o ad agenti atmosferici, può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.
Nei casi in cui siano evidenziate condizioni di scarsa conservazione o danneggiamento è necessario procedere alla bonifica dei materiali.
 
I rischi
I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre molto più difficilmente le fibre sono cedute dai materiali compatti. Pertanto il cemento-amianto (eternit), essendo un materiale compatto, è molto meno pericoloso dei materiali friabili.
I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato (produzione di cemento-amianto, spruzzatura di edifici o di mezzi di trasporto come i treni e le navi, produzione di tessuti, ecc.) e negli ambienti di vita dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.
Per i materiali contenenti amianto compatto come le coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit) il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali. I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se abrasi o gravemente danneggiati.
 
Dove si trova
L’amianto è stato utilizzato in una grande varietà di situazioni, sia nell’edilizia, che nell’industria e nella produzione di molti altri manufatti.
In edilizia l'amianto è stato utilizzato:
  • nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre ondulate o piane in cemento- amianto (eternit)
  • nelle centrali termiche o nei garage degli edifici (anche di civili abitazioni)
  • come materiale spruzzato su travi, sui soffitti
  • nelle canne fumarie in cemento- amianto nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l’acqua
  • nei pavimenti in vinil-amianto (linoleum)
  • come componente delle coppe che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie (es: acqua di riscaldamento)
  • nelle pareti divisorie o nei pannelli in cemento-amianto dei soffitti di edifici prefabbricati (es: scuole e ospedali).
Nell’industria l'amianto è stato utilizzato:
  • come materia prima per produrre molti manufatti e oggetti
  • come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici
  • come isolante termico negli impianti a bassa temperatura (es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento)
  • come isolante termico negli impianti che utilizzavano calore (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, distillerie, zuccherifici, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, fonderie)
  • come materiale fonoassorbente
L’amianto può avere un legame cementizio (e si parla in tal caso di cemento amianto e di amianto compatto); oppure può essere privo di cemento (prende il nome di amianto friabile o libero. Il materiale è definito friabile se può essere ridotto in polvere con la sola pressione delle dita.
 
Cosa fare se hai l'amianto in casa
Tutti i materiali contenenti amianto devono essere oggetto di censimento, verifica e valutazione da parte dei proprietari di immobili.
Quando il materiale contenente amianto è:
  • in buone condizioni
  • duro e compatto
  • difficilmente danneggiabile
si deve attuare un programma di controllo periodico e manutenzione.
Quando il materiale contenente amianto è:
  • friabile
  • gravemente danneggiato o deteriorato
è necessario un intervento di bonifica
Se il Comune chiede informazioni sulla presenza dell'amianto nel vostro immobile, è necessario:
  • comunicare la eventuale presenza di amianto nel proprio bene, o indicare eventuali altri proprietari
  • valutare lo stato di conservazione dell'amianto al fine di comprendere se si tratta di materiale danneggiato o deteriorato, nominando una persona che valuti nel tempo lo stato di conservazione di materiali che lo contengono.
Per un proprietario di un edificio è quindi molto importante conoscere tutte le fasi che riguardano:
  • la verifica e valutazione dell’amianto
  • la progettazione degli eventuali interventi di bonifica
  • il piano di manutenzione e controllo
 
Lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto
La bonifica dell'amianto va effettuata da ditte autorizzate e specializzate (iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10, sottocategorie 10a e 10b).) per garantire che le procedure siano eseguite secondo quanto stabilito dalla norma in sicurezza per le persone e l’ambiente.
 
Normativa
La Legge n. 257 del 27.03.1992 vieta l’utilizzo dell’amianto su tutto territorio nazionale.
Tutti gli obblighi e le modalità operative in caso di presenza di amianto sono regolate dal Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994 e successivi Decreti attuativi, nonchè dalle specifiche Linee Guida della Regione Emilia Romagna.

Allegato:  
  • La valutazione dello stato di conservazione
 
Come avviene la valutazione
Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto.
La valutazione deve avvenire tramite tecnico competente di fiducia e le spese sono a carico del proprietario.
Occorre che il proprietario delle aree nomini un responsabile per il controllo e la manutenzione che dovrà procedere alla valutazione del rischio, legato al potenziale rilascio di fibre nell´aria. La gestione dell’amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate. In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).
La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell’amianto è solo sospetta.
In caso una proprietà venga contattata dalla Pubblica amministrazione, si rende necessario trasmettere copia della valutazione medesima e comunicare il nominativo del tecnico incaricato. È richiesto di fornire in caso di controlli anche la lettera di incarico.
È opportuno che, anche in una proprietà condominiale, la documentazione relativa alla presenza e valutazione sull’amianto sia disponibile a ogni proprietario.

Allegato:  
I risultati della valutazione
La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del Decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Per le coperture in cemento - amianto valgono le successive indicazioni integrative delle Linee guida della Regione Emilia Romagna.
In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili in:
  • stato discreto > controllo periodico ogni 36 mesi max
  • stato scadente > bonifica necessaria entro 36 mesi
  • in stato pessimo > bonifica necessaria entro 18 mesi
Di seguito si riportano le schede per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e le azioni conseguenziali al risultato rilevato, contenute nelle Linee Guida Regionali.




La valutazione dei restanti manufatti deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:
  • materiale integro non suscettibile di danneggiamento
  • materiale integro suscettibile di danneggiamento
  • materiale danneggiato in area non estesa (entro 10%) –> riparazione
  • materiale danneggiato in area estesa (oltre 10%) –> bonifica necessaria



Le valutazioni devono essere aggiornate secondo la tempistica indicata nel Dm 6 settembre 1994 e dalle Linee guida della Regione Emilia Romagna.
 
Chi può fare la valutazione
La valutazione deve essere eseguita da tecnici abilitati; le categorie di professionisti abilitati sono le seguenti:
  • geometra o perito industriale o perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali
  • ingegnere o architetto o chimico o geologo o biologo o altro soggetto abilitato, sempre sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
Il tecnico incaricato deve certificare sotto la sua responsabilità lo stato di conservazione dell'amianto o l'eventuale assenza di amianto, se del caso eseguendo anche accertamenti di laboratorio. La certificazione deve essere esibita, a richiesta, all’organo di vigilanza (Ausl) e al Comune. Il tecnico incaricato deve specificare nella relazione il tempo entro il quale la bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di bonifica consigliata.
In dettaglio, gli elementi da richiedere a un tecnico di fiducia possono essere dedotti dal facsimile

Allegato:  
Cosa deve fare il responsabile
Il Responsabile per la verifica e valutazione dell’amianto deve svolgere le seguenti attività:
  • verifica delle coperture, secondo quanto riportato nell'allegato "Linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio"
  • ricerca e verifica della documentazione tecnica eventualmente disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice
  • ispezione diretta dei materiali per identificare quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto e in maggiore stato di degrado
  • verifica dello stato di conservazione dei materiali, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente
  • campionamento dei materiali sospetti, e invio presso un laboratorio attrezzato per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto
  • mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto
  • registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio
 
Amianto in stato friabile (riducibile in polvere con la sola pressione delle dita)
Per l'amianto friabile vi è l’obbligo dei proprietari di comunicarne la presenza alle Aziende sanitarie locali (obbligo ) e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.
In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
 
  • La manutenzione
 
Quando il materiale contenente amianto è in buone condizioni deve essere effettuato un programma di controllo periodico e manutenzione. Per periodico si intende un lasso di tempo massimo di tre anni, fatti salvi tempi più brevi al sorgere di evidenti degradi o danneggiamenti.
 
Obblighi
La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dal Decreto ministeriale del 6 settembre 1994.
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve eseguire le seguenti attività:
  • deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • deve porre in opera sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) idonee avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
  • deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
  • deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • deve, nel caso siano in opera materiali in amianto friabile, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
 
Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre svolgere le seguenti attività:
  • controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
  • controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.
 
 
  • La bonifica e microraccolta
 
Il proprietario dell’immobile ha l'obbligo, verificate periodicamente le condizioni di conservazione del manufatto edilizio, di adottare eventuali provvedimenti.

Casi e tempi previsti per la bonifica
Di seguito la tabella con i provvedimenti da adottare e i tempi di intervento, contenute nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna:
 
tipologia di manufatto stato di conservazione attività da svolgere tempistica
COPERTURE copertura in stato discreto manutenzione e controllo max ogni 36 mesi
  copertura in stato scadente bonifica entro 36 mesi
  copertura in stato pessimo bonifica entro 6/18 mesi
       
RESTANTI MATERIALI materiale integro non suscettibile di danneggiamento manutenzione e controllo max ogni 36 mesi
  materiale integro suscettibile di danneggiamento eliminazione delle cause
manutenzione e controllo
In base a indicazione del tecnico
  materiale danneggiato in area non estesa restauro ed eliminazione delle cause
manutenzione e controllo
In base a indicazione del tecnico
  materiale danneggiato in area estesa bonifica In base a indicazione del tecnico e di Azienda Usl
 
 
Quali sono le tecniche di bonifica
Le tecniche di bonifica sono: Incapsulamento superficiale con vernici speciali:
Si realizza trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono a inglobare le fibre di amianto, costituendo una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Chi la effettua deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione.
Questo trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati.
Al termine, risulta necessario avviare un programma di manutenzione e controllo.
 
Confinamento:
Si realizza separando il materiale contenente amianto con una intercapedine di altro materiale.
Anche questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo.
Rimozione:
Si realizza se il materiale si presenta molto degradato e per risolvere definitivamente il problema.
È il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione, ha i costi più elevati nell’immediato e deve essere condotto correttamente per
non aumentare la concentrazione di fibre aero-disperse.
Procedure per eseguire i lavori
La società incaricata predispone un Piano di lavoro, prima dell'inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti. I piani di lavoro per lo smaltimento (ai sensi del Dlgs 81/08 - Capo III) devono essere trasmessi direttamente ad Ausl, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
L'Ausl può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.

Allegato:  
 
Microraccolta - Cosa e come rimuovere in autonomia
 
Cos'è la microraccolta?
La microraccolta è un’opportunità che viene data ai privati cittadini per rimuovere personalmente, in sicurezza, piccole quantità di materiali contenenti amianto compatto in buono stato di conservazione presenti nelle loro civili abitazioni e/o relative pertinenze e conferirli al servizio pubblico, attraverso un apposito circuito di ritiro a domicilio organizzato dai Gestori del Servizio Rifiuti Urbani.
 
E' stata voluta dalla Regione Emilia-Romagna per ridurre al massimo i rischi derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto ed è stata condivisa con le AUSL, i gestori del servizio rifiuti e i Comuni del territorio regionale.
 
Costi del servizio di microraccolta
  • Il costo del materiale necessario per l’autorimozione è a carico del proprietario
  • Ai sensi della D.G.R. del 01/07/2019 n.1071, il servizio di raccolta e smaltimento attraverso la modalità della microraccolta è compreso all’interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in capo alla Società Clara Ambiente per quanto riguarda il territorio del Comune di Poggio Renatico.
Qui sotto il link di collegamento al Sito della Società Clara Ambiente con le quantità di materiale conferibile e le modalità per il ritiro.
Ritiro amianto a domicilio - Clara Ambiente (clarambiente.it)
 
Chi può fare la microraccolta?
Si può accedere a questa opportunità rispettando le seguenti condizioni:
  • Essere privato cittadino proprietario di un’abitazione (e relative pertinenze) nella quale è presente del materiale contenente amianto;
  • Se l’amianto è in matrice compatta in buono stato di conservazione e non friabile;
  • Se il materiale è facilmente raggiungibile attraverso l’impiego di idonee attrezzature (scale, trabatelli) e si trovi ad un’altezza massima pari a 3,00 metri dal suolo;
  • Se il materiale compatto è presente in questi tipi di manufatti: pannelli, lastre piane e/o ondulate, serbatoi, cisterne per acqua, canne fumarie, tubazioni, casette per animali, vasi e fioriere;
  • Se le quantità di questi materiali rientrano in questi limiti:
Tipologia manufatto Quantità max Peso max (kg) Note
Pannelli, lastre piane e/o ondulate 24 mq 360 kg In caso di coperture, la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti
Serbatoi, cisterne per acqua n. 2   Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie 3 mt lineari    
Altre tubazioni 3 mt lineari    
Casette per animali n. 2   Cucce per animali
Altri manufatti (vasi, fioriere) n. 2    
NOTA: i quantitativi singoli o associati sopra richiamati si intendono per anno e per singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari a 500 kg.
Se manca anche solo una delle caratteristiche elencate, devi rivolgerti ad una ditta specializzata, autorizzata alla rimozione dei materiali contenenti amianto.
 
Come procedere per fare la microraccolta?
Le prime 3 cose fare, dopo aver verificato che il materiale da smaltire sia conforme in quantità e per tipologia a quanto indicato dalle linee guida regionali, sono:
  1. Contattare il Gestore del Servizio Rifiuti (Clara Ambiente chiamando il numero verde 800-881133) per accertarsi della possibilità di avviare la procedura e per avere informazioni sulle modalità di attivazione;
  2. Compilare il Piano Operativo Semplificato e farlo pervenire all'Azienda USL di Ferrara competente per territorio con le seguenti modalità: consegna in cartaceo (in 4 copie, di cui una rimane all’Azienda USL e tre verranno restituite timbrate) oppure via PEC o mail (la ricevuta della PEC o mail è da stampare in tre copie);
  3. Acquistare il kit per la rimozione dell’amianto che ti permette di rimuovere in sicurezza il materiale: puoi trovarlo nelle ferramenta o nei negozi specializzati oppure puoi acquistarlo on-line.
Poi procedere così:
  • Rimuovere e confezionare i rifiuti con le modalità operative vigenti,assicurandosi che mentre si opera non si avvicinino persone estranee. In particolare:
  1. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): prima si indossa la tuta intera monouso dotata di cappuccio integrato (con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e simbolo di protezione da sostanze chimiche), poi il facciale filtrante con protezione P3 monouso, si posiziona il cappuccio ed infine indossa i guanti di protezione a perdere.
  2. Trattare il manufatto su tutta la superficie con il prodotto incapsulante certificato di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto.
  3. Se si dover rimuovere ganci, viti, chiodi, bisogna utilizzare esclusivamente utensili manuali non motorizzati.
  4. Racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti di spessore adeguato (minimo 0,15 mm), sigillandoli con nastro adesivo;
  5. Al termine del lavoro rimuovere i DPI usati (togliendo prima la tuta, poi i guanti di protezione ed infine il facciale filtrante), mettilerli all’interno di teli o sacchi di plastica trasparenti e sigillali con nastro adesivo assieme al rifiuto.
  6. Apporre adeguata etichettatura sulla confezione finale del materiale (simbolo “a” di amianto)
  • Posizionare il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore e facilmente accessibile per le operazioni di carico.
  • Al momento del ritiro far compilare e firmare al gestore le 3 copie del piano operativo semplificato. Il gestore ne lascerà 2: conservare 1 copia per il proprietario e l’altra inviala all’AUSL entro un mese.
Nei casi in cui non si ha garanzia di lavorare in sicurezza e/o ci si trovi in presenza di amianto in matrice friabile o compatto in cattivo stato di conservazione, rivolgersi sempre ad una ditta specializzata.
 
Per maggiori dettagli, si possono consultare le Linee Guida per la microraccolta dell'amianto della regione Emilia-Romagna, recepite con DGR 1071 del 01/07/2019, che definiscono le procedure semplificate di rimozione sopra illustrate.

Allegato:  
  • Le segnalazioni

Segnalare materiali con sospetta presenza di amianto

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano amianto regionale, sono state definite procedure semplici e snelle per gestire le segnalazioni relative alla presenza di materiali con sospetto contenuto di amianto e per coordinare gli interventi successivi.
Qualora si ravvisi la presenza di materiali che potrebbero contenere amianto (ad esempio, coperture di edifici di qualsiasi natura, manufatti come canne fumarie, vasche, strutture di ricovero per animali), si può inviare una segnalazione (cartacea o informatizzata) al Comune in cui è ubicato il materiale sospetto.
La segnalazione dovrà avvenire tramite l’utilizzo esclusivo dell’apposito modulo elaborato dalla Regione Emilia Romagna e qui sotto scaricabile, il cui schema è contenuto nelle Linee Guida Regionali relative alle segnalazioni in argomento, da inviare:
  • in forma scritta (cartacea) tramite posta anche ordinaria o consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Via Salvo d’Acquisto n.5/a.
 
E’ importante che la segnalazione contenga i seguenti contenuti minimi informativi, indispensabili affinchè il Comune possa attuare una gestione efficace e secondo criteri di priorità:
  • localizzazione precisa dell’immobile (località, via e numero civico)
  • nominativo e recapiti del segnalante
  • tipologia di materiale oggetto della segnalazione (ad es. copertura, lastre a terra, canna fumaria, cuccia del cane, magazzino attrezzi).
Se possibile, è utile anche allegare documentazione fotografica e fornire informazioni circa:
  • tipologia di edificio (ad es. civile abitazione, capannone industriale)
  • fattori visibili di degrado, quali presenza di rotture, sfaldamenti, etc.
 
Competenze per i controlli
L’Ufficio Comunale competente al quale far giungere le segnalazioni con il suddetto modulo per l’avvio del procedimento, è il Servizio Edilizia, che provvederà ad emettere una prima diffida ad intervenire nei confronti dei proprietari, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio;
I successivi controlli in merito all’esecuzione della diffida e relativi atti conseguenziali, saranno eseguiti dal Comando della Polizia Locale, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che interverrà nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa.
 
Per approfondire si possono consultare le allegate Linee Guida.

Allegati:
 
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